Un codice Ateco farà la differenza tra chi potrà ripartire con la propria attività il 4 maggio per la fase 2 della pandemia covid19, anche se si fa fatica a capirne la ratio. Secondo l’elenco dei codici attività allegato al nuovo DPCM del 26 aprile che elenca le attività che potranno stare aperte nel post lockdown continuano a rimanere operative le attività alberghiere (codice ateco 55.1), non vengono menzionate le attività extra alberghiere (55.2) mentre fa la propria comparsa il codice Ateco 68, attività immobiliari, scelto da molti property manager nella fattispecie 68.2 (affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing) e 68.3 (attività immobiliari per conto terzi).
Per come è formulato il decreto dal 4 maggio resteranno al palo gli alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, inclusi bed & breakfast imprenditoriali, agriturismi, cav e affittacamere. Poiché ci si potrà spostare solo all’interno della stessa regione e solo per ragioni di lavoro o di salute anche nella fase 2 il danno resta minimo, ma diventa necessario capire la ragione di questa disparità di trattamento rispetto al mondo alberghiero che oggi appare abbastanza immotivata. Così come servirà un chiarimento sugli affitti brevi che operano senza partita iva e che in questo momento cadono in un semi vuoto normativo: non rientrano tra le attività permesse ma dato che riparte il codice ateco delle attività immobiliari diventa sicuramente possibile la locazione tramite un intermediario, molti dei quali operano anche online come se fossero una OTA. E quindi sarebbe strana la possibilità di non poter dare in locazione direttamente.
Riportiamo infine l’interpretazione del Governo che nelle Faq del proprio sito spiega che essendo vietati i soggiorni per turismo resta comunque valida la possibilità di ospitare chi è impegnato in attività considerate essenziali (medici, infermieri, operai cantieri edili, etc). Gli alberghi possono farlo in tranquillità non avendo mai chiuso, mentre le altre tipologie di strutture ricettive possono farlo dietro comunicazione e autorizzazione della prefettura a riaprire. Non spetta infine ai titolari delle strutture la verifica delle motivazioni del viaggio.